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NUOVI FINANZIAMENTI INAIL PER L’ANNO 2025

2025-05-29 10:06

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Sicurezza sul lavoro, inail, bando-isi,

NUOVI FINANZIAMENTI INAIL PER L’ANNO 2025

di Emidio Silenzi

di Emidio Silenzi


Al fine di completare la presentazione del bando ISI 2024 con il presente articolo vengono fornite alcune informazioni per la presentazione dell’istanza intesa ad ottenere un finanziamento a fondo perduto per AZIENDE CHE OPERANO IN AGRICOLTURA.
Il bando si sta per chiudere ma sarà possibile partecipare al prossimo ISI 2025 che con ogni probabilità sarà pubblicato tra il mese di Novembre e il mese di Dicembre prossimo.
Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli
Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di 2 beni, non usati, componibili nel modo seguente:

  • 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola e forestale dotata o meno di motore proprio;
  • 1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola e forestale non dotata di motore proprio;
  • 2 macchine agricole e forestali non dotate di motore proprio.


Ai fini dell’ammissibilità del progetto, per i beni da acquistare valgono i requisiti esposti nel seguito.
Si considerano “trattori agricoli o forestali” (di seguito denominati “trattori”) i trattori, a ruote o a cingoli, omologati in conformità con il Regolamento (UE) 167/2013. Per i trattori ammissibili a finanziamento valgono i requisiti seguenti:

  1. tranne quanto previsto al successivo punto 2, i trattori devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore;
  2. solo per le categorie T2 e C2:

In caso di selezione della Soluzione tecnica 1a, i trattori possono essere dotati sia di struttura ROPS a due o quattro montanti che di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore; la cabina deve essere di livello 4, secondo la definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009;
in caso di selezione delle Soluzioni tecniche 2a e 2b, i trattori devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore; la cabina deve essere di livello 4, secondo la definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009.
Non sono ammissibili a finanziamento i trattori con potenza nominale superiore a 130 kW.
Si considerano “macchine agricole e forestali” (di seguito denominate “macchine”) le macchine, dotate o meno di motore endotermico o elettrico, conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, attuata in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all’art. 2, comma 2 lettere a), b) di detto decreto. Si considerano inoltre macchine:
  • i trattori agricoli o forestali a cingoli non omologati in conformità al Regolamento (UE) 167/2013;
  • le attrezzature intercambiabili a corredo di un trattore o di una macchina che quindi assumono la caratteristica di bene a sé stante ai fini del presente Allegato.

Ai fini del presente allegato si considera bene unico un caricatore frontale completo di un attrezzo terminale prodotto dal medesimo fabbricante.
Le macchine ammissibili a finanziamento sono esclusivamente quelle che l’impresa richiedente può utilizzare per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all’allevamento di animali; non sono finanziabili macchine che realizzano fasi successive a quelle sopra richiamate, quali ad esempio quelle di magazzinaggio, di confezionamento, di trasformazione, ecc.
Non sono ammissibili a finanziamento i trattori a cingoli immatricolati come macchine con potenza nominale superiore a 130 kW.
Valgono inoltre le condizioni che seguono, da declinare nel rispetto dei requisiti delle specifiche Soluzioni tecniche:
  • I trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli da sostituire devono essere stati immessi sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 2013 e per essi: se immessi sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 2005 è ammissibile la sola rottamazione;
  • se immessi sul mercato tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012 l’impresa può optare per la rottamazione o per la permuta presso il rivenditore.
  • Le macchine agricole e forestali con motore, con l’esclusione dei trattori a cingoli per i quali valgono le condizioni di cui al punto precedente, devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE e per esse se immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE è ammissibile la sola rottamazione;
  • se immesse sul mercato dopo le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE e prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE l’impresa può optare per la rottamazione o per la permuta presso il rivenditore.
  • Le macchine agricole e forestali prive di motore devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE e per esse è ammissibile la sola rottamazione.

La documentazione attestante la proprietà di macchine e trattori da sostituire e la loro alienazione, da fornire rispettivamente in fase di domanda e in fase di rendicontazione, dovrà dare evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina o trattore permutati o rottamati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie). In caso di rottamazione tali dati identificativi dovranno essere riportati nella quarta copia del formulario rifiuti o, per i trattori e le macchine immatricolati per la circolazione stradale, dal certificato di rottamazione (CRD).

Spese ammissibili a finanziamento Sono ammissibili a finanziamento:

  • le spese di progetto, relative all’acquisto o al noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali;
  • le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia asseverata.
L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura massima del 65% (80% per giovani imprenditori agricoli) del costo ammissibile, sempreché compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro e purché le spese di cui al punto A non superino l’80% del prezzo di listino per ciascun trattore agricolo forestale e/o macchina agricola e forestale richiesti.
Ai fini della determinazione delle spese di cui al punto A valgono i seguenti requisiti:

  • le spese di cui al punto A non possono superare l’80% del prezzo di listino per ciascun trattore agricolo forestale e/o macchina agricola e forestale nello specifico allestimento richiesto;
  • per i soli trattori agricoli o forestali, ivi inclusi quelli a cingoli non omologati in conformità al Regolamento (UE) 167/2013, il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino del trattore, comprensivo di cabina ROPS e pneumatici.
La spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva degli oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.