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FINANZIAMENTI INAIL PER L’ANNO 2025 - ASSE 2 ATTREZZATURE FINANZIABILI RISCHI INFORTUNISTICI

2025-04-28 10:11

Array( [86865] => Array ( [author_name] => Emidio SIlenzi [author_description] => [slug] => emidio-silenzi ) [87630] => Array ( [author_name] => Andrea Striano [author_description] => [slug] => andrea-striano )) no author 86807

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FINANZIAMENTI INAIL PER L’ANNO 2025 - ASSE 2 ATTREZZATURE FINANZIABILI RISCHI INFORTUNISTICI

di Emidio Silenzi

di Emidio Silenzi


La rassegna mensile sui nuovi funzionamenti INAIL per l’anno 2025 prosegue con altre informazioni relative al bando ISI INAIL 2024.

Mentre andiamo in redazione l’INAIL ha emanato le tabella temporale con la quale sono state indicate le date del 14 Aprile per l’inserimento delle istanze di finanziamento e la data del 30 Maggio ore 18.00 come termine ultimo per la presentazione delle suddette istanze.

Si ricorda che fin da ora è possibile chiedere informazioni alla redazione di Spazio Imprese per poter procedere alla fase iniziale che si concluderà con la partecipazione al sistema informatico di aggiudicazione noto come “click day”.

Con il presente articolo possiamo evidenziare un secondo asse di finanziamento che nel bando INAIL viene indicato come “Progetti per la rduzione di rischi infortunistici – asse di finanziamenti 2”.

Nel ricordare che l’ammontare del finanziamento è fissato nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili, vengono fornite le seguenti indicazioni circa le attrezzature finanziabili con tale asse di finanziamento.

ASSE 2 ATTREZZATURE FINANZIABILI RISCHI INFORTUNISTICI
Riduzione del rischio di caduta dall’alto mediante l’installazione di ancoraggi fissati permanentemente Punti 85

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:

  • puntuali
  • lineari flessibili
  • lineari rigidi

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e installazione
permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di
sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta.
Gli ancoraggi devono essere conformi alla norma UNI 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall’essere fissi
e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi
che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano “rimovibili”,
perché ad esempio avvitati a un supporto).
Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente “su” o “nella” struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore
di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza
sia dei lavoratori dell’impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui
luoghi di lavoro dell’impresa richiedente.

Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti Punti 70

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine e/o la sostituzione di trattori agricoli e forestali.

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono ammissibili a finanziamento i progetti di sostituzione di:
  • macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.)
  • trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 2005
Le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall’impresa esclusivamente tramite rottamazione.
Nell’ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.

DEFINIZIONI:
Per “macchine movimento terra compatte” si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine
movimento terra aventi massa operativa di cui al punto 3.7 della norma minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti
cingolati di cui al punto 4.2.3 della norma e gli escavatori compatti di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o
uguale a 6000 kg.

Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento Punti 90

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione mediante l’acquisto di:
  • sistemi di monitoraggio per valutare il tenore di ossigeno e la possibile presenza di agenti chimici pericolosi all’interno degli ambienti
  • confinati e/o sospetti di inquinamento
  • sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura
  • e le attività di pulizia e depurazione
  • dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
  • dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione in
ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Nel caso in cui l’acquisto dei beni finanziati preveda la sostituzione di analoghi beni di proprietà dell’impresa, questi ultimi dovranno essere
alienati mediante rottamazione.

DEFINIZIONI:
Per “ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento” si intendono spazi circoscritti non progettati e non costruiti per la presenza continua di un
lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzati da vie di accesso e uscita limitate
e/o difficoltose con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno dei quali non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni
pericolose per la sicurezza dei lavoratori (ambienti assimilabili a pozzi neri, fogne, camini, cunicoli, fosse, gallerie, condutture, caldaie, tubazioni,
canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi, ecc).