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OBBLIGHI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI DEL COMMITTENTE NELLA LOGISTICA INTEGRATA

2026-04-07 18:02

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OBBLIGHI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI DEL COMMITTENTE NELLA LOGISTICA INTEGRATA

Fabio Petracci

Di Fabio Petracci
 

Per quanto riguarda la solidarietà retributiva del committente e dell’appaltatore, vettore nei confronti dei lavoratori dipendenti valgono le seguenti considerazioni. 

L’ordinamento del lavoro prevede nel caso di lavori affidati in appalto la solidarietà di committente ed appaltatore per le obbligazioni retributive nei confronti dei dipendenti sorti nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto. Molteplici sono le norme di legge e contrattuali che vincolano committente ed appaltatore nell’obbligo retributivo nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo. 

Già il codice civile all’articolo 1676 prevede il diritto dei dipendenti dall’appaltatore di rivalersi per le loro retribuzioni su quanto il committente ancora deve all’appaltatore, mediante un’azione diretta nei confronti del committente. E’ pero di fronte alla normativa che attua la flessibilità nell’ambito del lavoro che si sviluppano parallele forme di tutela anche nell’ambito di quella che può essere definita come la frammentazione del processo produttivo. 

L’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi) nell’ambito della normativa concernente l’appalto prevede l’obbligo in solido di committente ed appaltatore per il pagamento dei dipendenti dell’appaltatore impegnati nell’appalto. 

Particolare ed oggetto di esame è la situazione in un settore come l’autotrasporto ad alta intensità di esternalizzazione. 

Con il decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 133/2008 è disciplinato il contratto di autotrasporto. Quivi l’articolo 83 bis del provvedimento medesimo impone al committente prima di affidare il trasporto al vettore la verifica nei confronti di quest’ultimo dell’avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi, mediante l’acquisizione della documentazione indicata dalla legge medesima. 

Di seguito il comma 4 ter pone a sanzione del committente che non abbia provveduto a tale verifica l’obbligo in caso di insolvenza del vettore di pagare le retribuzioni ed i contributi dei dipendenti di quest’ultimo impiegati nel trasporto commissionato. 

Ci si pone il dubbio se quest’ultima normativa possa ritenersi nell’ambito delle attività di logistica derogatoria rispetto a quella ordinaria (articolo 29 DLGS 276 e articolo 1676 del codice civile) già citata. In tal modo nell’ambito dell’autotrasporto i committenti potrebbero vantare un trattamento più favorevole dato da una responsabilità solidale solo in caso di mancata verifica dei requisiti di regolarità previdenziale e retributiva. Le conseguenze paventate sono però solo apparenti. 

La normativa specifica appena indicata è ristretta nell’ambito del contratto di trasporto e non trova applicazione nel contratto di appalto. Dunque, prima di valutare le conseguenze dell’omesso pagamento delle retribuzioni nei confronti del committente dovremmo verificare se il rapporto interessato possa ridursi ad un semplice contratto di trasporto o si verifichi invece nell’ambito di un contratto di appalto. In quest’ultimo caso, opereranno le tutele ordinarie che abbiamo già indicato a favore del personale dell’appaltatore. Quindi dovremo procedere ad una distinzione. 

Se ci troviamo di fronte ad un rapporto che si manifesta con sistematicità e continuità nell’ambito di attività pianificate potremmo parlare di appalto, diversamente di fronte ad incarichi frammentati o addirittura episodici, potremmo parlare di contratti di trasporto con tutela minore per il personale dipendente dal trasportatore. 

In conclusione nell’ambito della logistica integrata, per quanto riguarda il mero trasporto stradale valgono per i dipendenti le limitate tutele di cui all’articolo 83 bis DL 112/2008. Tale tutela non si estende però alle attività integralmente appaltate a terzi trasportatori e per le attività accessorie operano invece le ordinarie tutele di cui all’articolo 29 del DLGS 276/2003 che prevedono la responsabilità solidale del committente per i crediti di lavoro sorti nell’ambito degli appalti.