di Marica Grande
In via preliminare, è fondamentale chiarire che la pratica di mascherare una fornitura di manodopera attraverso un contratto di appalto di servizi, specialmente quando l’impresa fornitrice è priva delle necessarie autorizzazioni ministeriali, costituisce una violazione di norme imperative dell’ordinamento giuridico italiano. Tale operazione è comunemente definita “interposizione illecita di manodopera” o “appalto non genuino”.
La legislazione italiana, in particolare il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, distingue nettamente il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro. Mentre la somministrazione di lavoro è un’attività lecita ma riservata a soggetti specificamente autorizzati (le Agenzie per il Lavoro), l’appalto di servizi è un contratto tipico disciplinato dall’art. 1655 del Codice Civile. La linea di demarcazione tra le due figure è cruciale per determinarne la liceità.
L’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce i criteri per distinguere un appalto genuino da una somministrazione illecita di manodopera. Un appalto è considerato lecito quando l’appaltatore si assume:
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito questi principi, sottolineando che:
“il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell’art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa” [Cass. Civ., Sez. 6, N. 13413 del 18-05-2021]. Quando questi elementi mancano, si ricade in una fornitura di mere prestazioni lavorative, che è permessa solo ai soggetti autorizzati [Tribunale di Roma, Sentenza n.12861 del 12 dicembre 2024]. La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici” fattuali che, se presenti, possono rivelare la natura fittizia di un contratto d’appalto, mascherando in realtà un’interposizione di manodopera. Tra questi, i più significativi sono:
Qualora venga accertata la non genuinità dell’appalto, le conseguenze sono significative e si ripercuotono su tutti i soggetti coinvolti.
n. 641 del 3 febbraio 2024][Tribunale di Roma, Sentenza n.12861 del 12 dicembre 2024].
1. Per il Lavoratore - Costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore (committente): La conseguenza principale è che il lavoratore può chiedere al giudice di accertare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con il soggetto che ha effettivamente utilizzato la sua prestazione (il committente), con effetto sin dall’inizio della somministrazione [Tribunale di Roma, Sentenza n.12861 del 12 dicembre 2024][Cass. Civ., Sez. L, N. 13591 del 16-05-2024][Tribunale di Livorno, Sentenza n.212 del 5 marzo 2024]. Ciò comporta il diritto del lavoratore ad essere riammesso in servizio e a ricevere il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato dal committente [Tribunale di Roma, Sentenza n.12861 del 12 dicembre 2024][Tribunale di Livorno, Sentenza n.212 del 5 marzo 2024].
Eccezione per il settore pubblico: Nel caso in cui l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione, la violazione delle norme sulla somministrazione non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a causa del principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso (art. 97 Cost.) [Cass. Civ., Sez. L, N. 3768 del 07-02-2022]. Tuttavia, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, spesso quantificato in via equitativa in un’indennità onnicomprensiva (cd. “danno comunitario”), che può variare da un minimo a un massimo di mensilità dell’ultima retribuzione [Tribunale di Benevento, Sentenza n.687 del 25 giugno 2024][Tribunale Ordinario Tivoli, sez. LA, sentenza n. 1075/2017].
2. Per le Imprese (Committente e Appaltatore): Nullità del contratto: Il contratto di appalto non genuino è nullo [Tribunale di Teramo, Sentenza n.641 del 3 febbraio 2024]. Questa nullità ha importanti riflessi, soprattutto sul piano fiscale. Conseguenze fiscali: La giurisprudenza tributaria è consolidata nell’affermare che, in caso di appalto illecito, i costi sostenuti dal committente non sono deducibili ai fini delle imposte dirette (IRES/IRAP) e l’IVA esposta in fattura non è detraibile [Cass. Civ., Sez. 5, N. 7440 del 08-03-2022][Cass. Civ., Sez. 5, N. 22233 del 06-08-2024]. Questo perché, data la nullità del contratto, non si configura una prestazione di servizi imponibile, ma un costo per il personale, che segue regole di deducibilità differenti [Cass. Civ., Sez. 5, N. 4461 del 14-02-2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 7440 del 08-03-2022].
In tema di divieto d’intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini Irap” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 7440 del 08-03-2022].
Pertanto, non è possibile, secondo la legge italiana, inserire un “appalto di manodopera” all’interno di un contratto di appalto di servizi, specialmente se l’azienda che fornisce il personale non possiede l’autorizzazione per il lavoro interinale (oggi somministrazione di lavoro).


