di Mirco Casiraghi
Il diritto alla sicurezza sul lavoro è un principio garantito e tutelato dalla Costituzione e dalla normativa specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui il Decreto Legislativo 81/2008.
Il predetto principio si traduce nel dovere, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, di avere una formazione qualificata diretta a garantire un ambiente lavorativo privo di rischi per la salute, per l’effetto salubre e sicuro.
Il 17 aprile 2025, la Conferenza Permanente Stato-Regioni ha approvato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
L’Accordo rappresenta una novella strutturale della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolar modo rispetto al disposto normativo di cui dall’art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il provvedimento determina i requisiti fondamentali per la formazione, sia per quanto riguarda le modalità e la durata degli eventi formativi, per lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro (con la specifica formazione obbligatoria per questa figura), DL SPP, RSPP e gli ASPP, i coordinatori per la sicurezza, gli addetti all’uso delle attrezzature di lavoro, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Proprio per garantire una formazione qualificata ed efficace, sono stati individuati i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, ovverosia i soggetti “istituzionali”; i soggetti “accreditati” e altri soggetti legittimati, quali i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione, gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo, nonché le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri espressamente richiamati nel predetto Accordo e successivamente inserite nell’elenco/repertorio nazionale di cui al punto 1.
Tra i soggetti “istituzionali” legittimati alla formazione, tra le varie istituzioni pubbliche ritroviamo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, inoltre, proprio in virtù del presente Accordo Stato-Regioni è stato legittimato anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Quanto ai soggetti formatori “accreditati”, gli stessi devono essere in possesso dell’accreditamento Regionale, nonché aver maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata.
Rispetto all’erogazione dei corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale. Importanti novità sono state apportate circa le modalità di erogazione degli eventi formativi, introducendo la possibilità e la regolamentazione dello svolgimento dei corsi in modalità e-learning, confermando la modalità tradizionali in presenza fisica, ovverosia la tipica lezione frontale in aula, la modalità in video conferenza sincrona, intesa come lezione in tempo reale tramite strumenti digitali e la modalità mista, dove vi è la presenza di soggetti in aula con la possibilità dell’erogazione avvalendosi degli strumenti digitali.
E’ stata riconosciuta la possibilità per i datori di lavoro di organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che vengano rispettate le condizioni prevista dalla normativa in materia quanto previsto dall’Accordo.
Al fine di garantire una migliore qualità ed efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato ridotto il numero massimo dei partecipanti da 35 a 30, invece per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti).
Il processo di monitoraggio e valutazione da parte del soggetto formatore rappresenta un momento di estrema importanza ai fini della verifica dell’efficacia della formazione e del miglioramento delle competenze conoscitive, per l’effetto è stato previsto che ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.
Al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento dell’evento formativo, sono state previste metodologie di verifica dell’apprendimento, proprio allo scopo di misurare l’apporto dell’accrescimento conoscitivo-professionale dell’intervento formativo, è stato disposto l’obbligo di tenuta di un vero e proprio “verbale della verifica finale”, il qual e potrà essere sia in modalità cartacea che in modalità elettronica.
I verbali delle verifiche finali, redatti a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi minimi:
Le forme di verifica dell’apprendimento possono essere in modalità “colloquio” e in modalità test, in questo caso Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative e verrà riconosciuto l’esito positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette. E’ doveroso evidenziare come gli attestati rilasciati ai sensi del presente Accordo avranno validità su tutto il territorio nazionale.
Una delle principali novità introdotte dall’Accordo è l’obbligo formativo esteso ai datori di lavoro.
Il corso di formazione per i datori di lavoro deve avere una durata minima di 16 ore, suddiviso in due moduli, uno di carattere giuridico normativo, allo scopo di far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro, far acquisire la consapevolezza circa le responsabilità penali, civili ed amministrative e gli obblighi posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale, oltre ad illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza.
Il secondo modulo riguarda l’organizzazione e la gestione della SSL allo scopo di far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale ed illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili è stata prevista una formazione più approfondita e specifica, per garantire una migliore organizzazione del cantiere e i rapporti tra i diversi soggetti oltre ai contenuti di PSC e POS, al fine di far acquisire le competenze in relazione a:
Per questa categoria di datori di lavori è stato previsto il “modulo cantieri” aggiuntivo di 6 ore che consentirà di adempiere all’obbligo formativo valido per la figura del datore di lavoro. dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025.
Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.
La formazione del datore di lavoro, sia base che di aggiornamento, è consentita anche in modalità e-learning.
Con riferimento alla figura del dirigente il corso di formazione persegue l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la salute e la sicurezza sul lavoro per un approccio organizzativo e gestionale, affinché acquisiscano le capacità di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), apprendendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo, per una durata non inferiore a 12 ore.
Per la figura del dirigente, come per i datori di lavoro, il corso formativo è valido anche per l’adempimento degli obblighi formativi previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore.
Rispetto alla figura dei preposti, è stato previsto un percorso formativa, della durata di almeno 12 ore, suddiviso in quattro moduli: Giuridico normativo; Gestione e organizzazione della sicurezza; Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività;
Comunicazione e informazione
Per la figura del preposto non è prevista la formazione in modalità e-learning. Una importante novità è rappresentata dal fatto che il legislatore ha previsto l’obbligo di verifica dell’apprendimento anche per i corsi sulla sicurezza per lavoratori. Il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli: formazione generale della durata minima di 4 ore e una formazione specifica riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo, la cui durata minima viene determinata in di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
L’Accordo Stato-Regioni approvato il 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


